Si pubblica di seguito una breve ma circostanziata sintesi del messaggio n. 1714/2022 con il quale l'Inps è intervenuto (fornendone la soluzione) su alcune questioni accese fin dalle prime istruttorie avviate.

1) Doppio reddito: rileva anche la disoccupazione

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili per i nuclei con Isee sotto i 15mila euro, che va scende progressivamente fino ad annullarsi oltre i 40mila euro di Isee. Fin dall’inizio è stato chiarito che rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa. Tali redditi devono essere posseduti da entrambi i gentiori al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno. Il messaggio n. 1714 aggiunge le seguenti precisazioni:
● rilevano anche gli importi percepiti a titolo di Naspi e Dis-coll, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
● rileva anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 2-bis, del Tuir.
● la maggiorazione spetta anche ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi, braccianti agricoli e di altri lavoratori che svolgono attività di lavoro tipicamente stagionali (le attività, infatti, sono comunque coperte da contribuzione annuale). Ricordiamo comunque che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore.

2) Famiglie numerose: si contano anche i figli over 21

Sono due le maggiorazioni dell’assegno unico previste in base alla numerosità del nucleo familiare. In particolare, quella per ciascun figlio successivo (da 85 a 15 euro mensili in base all’Isee) e quella forfettaria per chi ha quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Al riguardo il messaggio Inps fornisce le seguenti precisazioni:
● nei nuclei con figli da genitori diversi, tali maggiorazioni spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli. Ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo Isee hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella Dsu, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo.
● per determinare il numero totale di figli, sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo Isee, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’assegno unico. E in mancanza di Isee si terrà conto della composizione del nucleo familiare autodichiarato in base alle stesse regole valide per l’Isee. Non è ancora prevista, però, in fase di domanda, la funzionalità per autodichiarare, oltre al numero, anche i codici fiscali degli eventuali ulteriori figli a carico. Ad esempio, un figlio di età pari a 27 anni che convive con i suoi genitori e 3 fratelli minorenni, non può beneficiare dell’assegno, ma concorre a formare la composizione del nucleo familiare.

3) Genitori separati, documenti richiesti per far valere il 100% spettante

L’assegno, in generale, è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Tuttavia, viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo. Oppure se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori. In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall’istituto anche in un momento successivo (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio). L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla struttura Inps competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione a comprova. Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell’assegno, non saranno più modificabili, dall’altro genitore o dal patronato. Solo il richiedente potrà in un momento successivo modificare questa scelta, qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.

4) Maggiorenni, doppia soglia di reddito per chi non convive

L’assegno è riconosciuto anche per i figli maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni, purché al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione ricorra almeno una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale. In relazione alla seconda condizione, il messaggio Inps ricorda innanzitutto che il reddito complessivo ai fini Irpef è dato dalla somma di tutti redditi imponibili, al lordo degli oneri deducibili e di eventuali detrazioni spettanti (compresi quindi, ad esempio, i redditi da locazione).
In secondo luogo, precisa le seguenti due casistiche:
1) il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, a prescindere dal carico fiscale e non deve possedere un reddito complessivo ai fini Irpef superiore a euro 8mila euro.
2) il figlio maggiorenne che non convive “viene attratto” nel nucleo familiare dei genitori se ha un’età inferiore a 26 anni, è a loro carico ai fini Irpef e non è, a sua volta, coniugato e/o con figli (nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti sarà il figlio a scegliere a quale dei due nuclei appartenere). In questo caso devono verificarsi congiuntamente le seguenti due condizioni:
● nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo del figlio maggiorenne non deve essere superiore alla soglia di 4mila euro;
● nell’anno di riferimento dell’assegno unico, il reddito complessivo lordo presunto non supera l'importo pari a 8mila euro. Inoltre, il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili. E, in caso di neomaggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo, non si applica il principio di attrazione “al nucleo familiare naturale”: l’interessato potrà presentare autonomamente la Dsu e l’istanza per l’assegno.

5) Maggiore età in corso d’anno: va integrata la domanda

Se uno dei figli raggiunge la maggiore età successivamente all’invio, in corso d’anno, se il figlio interessato presenta istanza per riceverlo per conto proprio decade automaticamente la “scheda figlio” presente nella domanda del genitore. In alternativa, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno la domanda del genitore verrà messa in stato “Evidenza” per consentire l’integrazione delle dichiarazioni relative ai requisiti del figlio maggiorenne. Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà accedere alla sezione «Consulta e gestisci le domande che hai presentato», selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne, selezionare una delle condizioni alternative previste dalla norma per accedere alla prestazione. A quel punto la domanda integrata verrà posta nuovamente in istruttoria per le necessarie verifiche. Tale integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo.


26 Apr 2022