Nel caso in cui entrambi i genitori, al momento della presentazione della domanda, siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione dell'assegno unico pari ad Euro 30,00 mensili per ciascun figlio minore. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore ad Euro 15.000,00. Per livelli di Isee di importo superiore la maggiorazine si riduce gradualmente, fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari o superiore ad Euro 40.000,00.

Redditi da lavoro rilevanti

Ai fini della maggiorazione, rilevano i redditi da lavoro dipendente o "assimilati" nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, ivi compresi i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali.

Redditi assimiliati

Come ha chiarito dall'Inps (circolare n. 23 del 09/02/2022) sono ricomprese, nell'ambito degli "assimilati", le seguenti tipologie di reddito:
- assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- compensi percepiti per lavori socialmente utili;
- borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale;
- compensi pagati per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, e per altri rapporti di collaborazione che hanno per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione;
- somme percepite per la partecipazione a collegi e commissioni; compensi corrisposti per l’attività libero Professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- somme percepite per l'attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.
- collaborazioni a progetto e in collaborazione coordinata e continuativa
- compensi percepiti (entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%) dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, della piccola pesca.


30 Mar 2022