Si pubblicano di seguito alcuni chiarimenti (sottoforma di FAQ) sull'applicabilità delle maggiorazioni previste dalla normativa istitutiva dell''Assegno Unico Universale ricavati dalla lettura della dottrina e dalla prassi Inps aggiornate alla data odierna:

1) famiglie con redditi fino a 25 mila euro e precedente percezione di ANF:  è possibile applicare la maggiorazione ex art. 5 in presenza  di uno solo dei due requisiti?

No , la norma la norma è chiara: devono essere presenti contemporaneamente entrambi i requisiti.

2) La maggiorazione dell’assegno unico per reddito da lavoro di entrambi i genitori, opera anche per i genitori unici ad esempio vedovi o in caso di figlio non riconosciuto dal padre?

No,  la maggiorazione non scatta  per il genitore unico titolare di reddito da lavoro  

3) L'art 4 comma 8 prevede una maggiorazione pari ad Euro 30 per ciascun figlio minore per le famiglie in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro e con Isee fino a 40mila euro. La definizione "reddito da lavoro" comprende anche redditi da lavoro autonomo occasionale, pensioni ed indennità di disoccupazione?

Si, la maggiorazione spetta per tutte le tipologie di lavoro, ed anche se uno dei genitori è percettore della Naspi. Tale  interpretazione è coerente con il concetto di universalità dell’assegno unico anche se la norma parla espressamente di redditi da lavoro autonomo , lavoro dipendente e assimilati, di impresa .

4) La maggiorazione per redditi da lavoro per entrambi i genitori si ha anche nel caso uno dei due lavori all'estero?

Sì,  il reddito per lavoro all'estero è rilevante ma il genitore deve avere residenza in Italia e quindi assolvere gli oneri fiscali sul territorio nazionale.



23 Feb 2022