Premessa
La legge n. 46 del 20211 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo 230 del 21 dicembre 2021, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico (dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni di età).
L'assegno unico universale è attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo. L'importo dell'assegno unico è determinato in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
A partire dal 1° marzo 2022 il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico (che non pregiudica il diritto alla fruizione delle detrazioni Irpef per figli con età maggiore ai 21 anni) sarà quindi erogato mensilmente dall'INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli ed a prescindere dalla condizione lavorativa.
In vista dell’esordio dell’assegno unico e universale l’INPS, con la circolare n. 23/2022 ha fornito i primi chiarimenti su alcuni aspetti della normativa ai fini della determinazione dell’importo e dell’erogazione.

Terimini di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'assegno
La domanda per il riconoscimento dell’assegno ha una validità annuale e deve essere presenta ovvero rinnovata ogni anno.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno (a partire dal 1° gennaio) e danno diritto, se accolte, all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell'anno successivo.
Le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento danno diritto in ogni caso al riconoscimento delle mensilità arretrate a far data dal mese di marzo.
Per le domande presentate dal 1° luglio l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Per i nuovi nati, la domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita. Il beneficio può essere chiesto anche prima della nascita di un figlio, a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
Si precisa in questa sede che per le domande presentate entro il giorno 28/02/2022 il pagamento dell’Assegno Unico relativo alla mensilità di marzo 2022 è previsto a partire dal 15 marzo 2022. Se invece le domande verranno inviate a partire dal 1° marzo 2022 il pagamento avverrà alla fine del mese successivo a quello di presentazione delle stesse.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda potrà essere inviata all'INPS:
1) utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito Inps (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico) previa autenticazione digitale (Spid, CNS);
2) contattando il Contact center integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
3) presso gli istituti di patronato. 
La domanda di assegno unico e universale è presentata:
- da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
- dal figlio maggiorenne per sé stesso;
- dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato.

Importo dell’assegno
Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore minimo pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro che si riduce fino a raggiungere un valore minimo pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Inoltre, è possibile applicare, anche in cumulo, le seguenti maggiorazioni.
a) figli successivi al secondo: da 85 a 15 euro mensili;
b) figli con disabilità: da 105 a 85 euro mensili;
c) per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio): 80 euro mensili;
d) madri di età inferiore a 21 anni: 20 euro mensili per ciascun figlio;
e) genitori entrambi titolari di reddito da lavoro: da 30 a 0 euro mensili;
per le annualità 2022, 2023 e 2024, si applica inoltre una maggiorazione di natura transitoria nel caso in cui:
a) l’ISEE non superi 25.000 euro;
b) nel 2021 sia stato percepito ANF (assegno per il nucleo familiare).

Determinazione dell'importo dell'assegno
L’importo mensile spettante è variabile ed è determinato sulla base dell'ISEE valido presente al momento della presentazione della domanda (condizione economica del nucleo familiare), dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.
Si rammenta a quest'ultimo riguardo che la DSU/ISEE ha validità fino al 31/12 dell'anno nel quale è stato presentato e che pertanto il rinnovo deve essere eseguito a partire dal 1° gennaio di ogni anno.
L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio della prestazione che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato nel mese di marzo, ed erogato in misura fissa nelle mensilità successive.
In assenza di ISEE valido al momento della presentazione della domanda il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente. Ai fini della determinazione dell’importo della prestazione spettante si precisa che, in quest'ultimo caso, l’Inps erogherà gli importi minimi previsti dall’articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto legislativo n. 230/2021.
Il beneficiario tuttavia potrà presentare l'ISEE valido anche successivamente alla presentazione della domanda. In tale caso l’Inps ha precisato che:                                          
- per le domande presentate entro il 30 giugno, in sede di conguaglio della prestazione, si terrà conto dell’ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento;
- per le domande presentate dal 1° luglio (per le quali si ricorda che l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda) l’eventuale maggiorazione, in sede di conguaglio della prestazione, decorrerà dal mese di presentazione dell’ISEE.

Genitori non coniugati e non conviventi
Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro l’assegno viene attribuito sulla base dell’ISEE minorenni del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario. Nel dettaglio, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio si considera - ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni - facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:
a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Beneficiari diretti della prestazione
L’assegno è corrisposto dall’INPS in misura intera al genitore richiedente ovvero - selezionando la relativa opzione - in misura pari tra i genitori. In quest'ultimo caso il genitore richiedente potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli
dell’altro genitore. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS

Erogazione della prestazione
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso:
- accredito su conto corrente bancario o postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
- libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- accredito sulla carta di Reddito di cittadinanza.


Compatibilità con le prestazioni sociali
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali e con il reddito di cittadinanza.

21 Feb 2022